Art. 9.
(Delega al Governo).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi

 

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di cui alla medesima legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, fra l'altro, le disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ai princìpi ed alle disposizioni contenuti nella presente legge.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali.